I Tre Amici al Bar Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao, comunicano quanto segue in ordine alla risposta pervenuta dalla Flavia Servizi S.r.l. in ordine alla “richiesta di informazioni sul trattamento secondario delle acque reflue”, testualmente riportata:
“Egregi Signori, si rappresenta che all’interno dell’impianto di depurazione precedentemente (errore ortografico risultante nella pec pervenuta) gestito, erano previste n.2 linee di lavorazione e sono state osservate tutte le procedure e le prescrizioni tecniche obbligatoriamente previste per legge e come da relativa autorizzazione allo scarico, puntualizzando che a decorrere da circa tre anni e precisamente dal giorno 29/07/2022 coincidente con la cessazione effettiva e definitiva della gestione del servizio idrico integrato, la scrivente Società non dispone più del personale per l’accesso alle nozioni tecniche richieste.
Cordiali Saluti.”.
Premesso che:
1. L’ articolo 2220 Codice Civile dispone la
“Conservazione delle scritture contabili” e che si applica anche agli Enti Locali.
2. Il primo gennaio 2022 sono divenute definitivamente efficaci le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
3. Il passaggio di consegne del servizio idrico integrato da Flavia Servizi S.r.l. ad Acea Ato 2 S.p.A. a Ladispoli (Roma) è avvenuto il 30 settembre 2022, come risulta su Fonti Aperte (Google).
4. La PEC (Posta Elettronica Certificata) diventa obbligatoria per gli amministratori di società, comprese quelle partecipate dagli Enti Locali, dal 1° gennaio 2025. Entro il 30 giugno 2025, gli amministratori dovranno comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese, pena sanzioni. Questo obbligo rientra in un quadro più ampio di digitalizzazione e semplificazione delle comunicazioni tra Imprese e Pubblica Amministrazione.
5. In Italia, la conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione nel 2025 è regolata dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026 e dalle Linee guida AgID, che richiedono l’aggiornamento e la pubblicazione del Manuale di gestione documentale entro il 30 giugno 2025. Questo manuale, insieme alla nomina del Responsabile della gestione documentale, deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
6. Entro il 30 giugno 2025, le PA devono aggiornare e pubblicare il Manuale di gestione documentale, così come previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
7. Il Manuale di gestione documentale, insieme alla nomina del Responsabile della gestione documentale, deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente.
8. Le Pubbliche Amministrazioni devono adottare un sistema di conservazione digitale che garantisca l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici.
9. Le Linee guida AgID forniscono indicazioni dettagliate sulla gestione e conservazione dei documenti informatici, che le Pubbliche Amministrazione devono seguire.
10. Il sistema di conservazione deve essere in grado di gestire i documenti informatici per tutto il loro ciclo di vita, garantendone la validità legale nel tempo.
11. In sintesi, la conservazione della documentazione nella PA nel 2025 si basa su un approccio digitale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza, l’accessibilità e la validità legale dei documenti nel tempo, seguendo le disposizioni del Piano Triennale e le Linee Guida AgID.
Pertanto, a nostro modesto ed umile avviso, i Tre Amici al Bar, in merito alla suddetta risposta pervenuta da parte della “Flavia Servizi S.r.l.” come sopra riportata e per la quale
non si può escludere verosimilmente che il modus operandi di risposta “generica” apparentemente adottato sia di fatto una risposta che non affronta specificamente la richiesta di informazioni de quo.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, a nostro modesto ed umile avviso, ci saremo aspettati una risposta più appropriata da una società partecipata di Ente Locale, ovvero supportata da idonea documentazione, corredata da pertinenti allegati nonché del relativo quadro di riferimento normativo vigente, ad esempio citando il
“Regolamento di disciplina del
procedimento di autorizzazione allo
scarico delle acque reflue di
competenza metropolitana”,
adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.57 del 10/12/2010
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.26 del 25/07/2011
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.68 dell’ 11/12/2023.
In sintesi, quindi, una risposta generica come appare nel caso di specie da parte della PA, non può escludere verosimilmente di considerarsi inefficace e/o poco chiara, perché non soddisfa il dovere di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, dimostrando la totale assenza dell’ indicazione delle normative vigenti.
Infine, in merito alla risposta de quo pervenuta si a mezzo pec ma carente della c.d. firma digitale riconducibile al “responsabile”, perché il Decreto Legislativo 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, noto come Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), disciplina la firma digitale in Italia, definendone le caratteristiche e gli effetti giuridici. In particolare, l’articolo 24 stabilisce che la firma digitale deve riferirsi in modo univoco al titolare e al documento firmato, integrandone e sostituendone le firme tradizionali. Il CAD, inoltre, regola la figura del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), incaricato di coordinare e promuovere la trasformazione digitale all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.
Concludendo, chiediamo agli Addetti ai lavori di attenersi all’ articolo 97 della nostra Costituzione Italiana fornendo, ove nulla osti, risposte tecnicamente e giuridicamente valide sotto il profilo della normativa vigente.
Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia.
Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao